Gli anni 1978 - 80
La situazione reale, in epoca immediatamente successiva al 14.4.78, si presentava sotto il profilo dell’amministrazione attiva oltremodo complessa.
I principali fattori di criticità erano i seguenti:
- l’Università di Trieste aveva comunicato di ritenersi sottratta ad ogni responsabilità giuridico-amministrativa in riferimento alla sede udinese con la fine dell’anno accademico 1977/78, del resto in piena coerenza con il disposto normativo. Tale scadenza temporale assumeva rilevanza anche per lo specifico ambito dell’assistenza agli studenti, allora esercitato dall’Opera dell’Università degli studi di Trieste;
- la Facoltà di lingue e letterature straniere, divenuta ex lege prima facoltà dell’Università di Udine, era comunque funzionante (ancora come Università di Trieste) e doveva necessariamente continuare a funzionare, con esigenza di certezze su una pluralità di fronti, non escluso quello della regolare corresponsione delle retribuzioni;
- gli studenti iscritti al biennio di ingegneria dell’Università degli studi di Trieste funzionante limitatamente all’anno accademico 1977/78, reclamavano un quadro di certezze sul futuro dei loro studi, esigenza particolarmente avvertita dagli studenti del primo anno di corso;
- per la costituzione degli organi tenenti luogo dei consigli di facoltà (comitati ordinatori) in riferimento alle facoltà di ingegneria, agraria, scienze matematiche fisiche e naturali, lettere e filosofia, andava attivata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto una procedura di nomina per i due terzi elettiva, con esito temporale finale incerto;
- era demandata alle competenze dei nominandi comitati ordinatori (art. 4 comma 2 DPR 102/78) proporre al Ministro della pubblica Istruzione "in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche da parte dell’Università stessa, assicurate anche da enti locali e privati eventualmente riuniti in consorzio mediante le convenzioni di cui all’art. 9 del decreto […] la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall’anno accademico 1978/79";
- quanto alle "risorse umane", l’unico esistente patrimonio di risorse professionalmente qualificate, il personale dipendente dal Consorzio per la costituzione e sviluppo degli insegnamenti universitari, riteneva, del tutto fondatamente, di non esercitare l’opzione di passaggio all’Università degli studi di Udine stante il pregiudizio che ne sarebbe venuto a derivare (a fronte di conseguita progressione giuridica ed economica in carriera conseguita presso ente pubblico, tale il Consorzio) dalla previsione normativa della retrocessione alla qualifica iniziale di cui al decimo comma dell’art. 7 del DPR 102/78.
A fattori di criticità di contrapponevano però fattori di successo, tali:
- composizione del Comitato tecnico-amministrativo della neo-costituita Università con persone di elevata qualificazione amministrativa, accademica e professionale, tale da garantire ottimali livelli di approfondimento connessi alla flessibilità derivante dalle esperienze proprie e diversificate di ciascun componente;
- certezza di contare, nella fase di avvio, sull’appoggio del Consorzio per la costituzione e sviluppo degli insegnamenti universitari.
Le fondamentali soluzioni nel concreto adottate furono le seguenti:
- impegno formalizzato da parte del Consorzio per la costituzione e sviluppo degli insegnamenti universitari, per corrispondenti speculari deliberazioni del Comitato tecnico-amministrativo dell’Università e dell’Assemblea del Consorzio, ad assicurare in anticipazione da parte di questo sino a tutto il 31.10.79 e comunque sino a quando si rendesse necessario - salvo rimborso ad amministrazione dell’Università costituita e funzionante - la totale gestione di ogni e qualsiasi spesa inerente la nuova Università; accordo tra Università e Consorzio a che la gestione del personale avente titolo al passaggio su domanda all’Università di Udine venisse mantenuta in capo al Consorzio stesso sino a quando fosse stata conseguita soluzione idonea ad evitare a detto personale pregiudizi giuridici ed economici;
- rinvio a data corrispondente da parte dell’Università della fissazione del termine per l’opzione per il passaggio nei ruoli dello Stato (qualora non esercitato nel termine fissato il diritto all’opzione sarebbe giuridicamente venuto a cadere), concertato tra le parti comunque che l’opzione stessa, una volta esercitata, avrebbe avuto retroattiva efficacia, giuridica ed economica, dal 14.4.78;
- impegno del Consorzio per la costituzione e sviluppo degli insegnamenti universitari alla stipula di atto ricognitivo ex art. 8 DPR 102/78 per il trasferimento in favore dell’Università di Udine delle obbligazioni assunte in favore dell’Università di Trieste per il funzionamento della facoltà di lingue e letterature straniere, così garantendosi da parte dell’Università per le proprie esigenze la disponibilità totale di palazzo Antonini-Cernazai e il ristoro per un ventennio delle spese di illuminazione e riscaldamento di tale immobile;
- impegno da parte del Consorzio per la costituzione e sviluppo degli insegnamenti universitari alla stipula di convenzione ventennale ex art. 9 DPR 102/78 , in modo da garantirsi da parte dell’Università l’acquisizione, una volta completate le opere di restauro e recupero e l’attrezzamento ad uso biblioteca universitaria, del palazzo denominato ex Intendenza di Finanza (ex convento degli Agostiniani) oltre ad un contributo in denaro o in servizi.